
La CTU svolta in ATP vale anche per chi non c’era
Cass. civ., sez. III, ord. 1° dicembre 2025, n. 31357
Cosa succede quando, nel giudizio di merito, entra una parte che all’accertamento tecnico preventivo non ha partecipato?
L’Avv. Michele Allamprese e l’Avv. Pierluigi Volpe commentano un’ordinanza nata da una causa pugliese (Tribunale di Foggia, Corte d’Appello di Bari): la relazione dell’ATP, una volta acquisita, è prova liberamente valutabile nei confronti di tutte le parti, e chi vuole contestarla deve entrare nel merito tecnico, non limitarsi a dire “non c’ero”.
Una lezione pratica su come si attacca (e come non si attacca) una consulenza tecnica, particolarmente rilevante per l’ATP ex art. 696-bis c.p.c. dopo la Legge Gelli-Bianco.