
Cass. civ., sez. III, ord. 20 giugno 2025, n. 16604
La percentuale di “incapacità lavorativa specifica” è una “cabala” frutto di “cieco empirismo”: con queste parole la Cassazione (rel. Rossetti) smonta una prassi applicata per decenni.
L’Avv. Michele Allamprese e l’Avv. Valeria Putignano ripercorrono il caso di una lavoratrice licenziata dopo un sinistro stradale e spiegano l’ordine corretto degli accertamenti sul danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro: prima si verifica cosa la vittima non può più fare, poi cosa può ancora fare, infine si capitalizza la differenza. Con un chiarimento importante sull’onere della prova ex art. 1227, secondo comma, c.c. e sul ruolo del medico legale.